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REGOLAMENTO GENERALE DI NOI PER L’ITALIA


Premessa


Noi per l’Italia è una realtà politica, civica e apartitica, autonoma rispetto ai partiti e agli schieramenti precostituiti.

Essa promuove la partecipazione democratica dei cittadini, il confronto libero e responsabile, la valorizzazione delle competenze, la centralità dei territori e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi dell’Italia.

Il carattere apartitico non implica estraneità alla politica, ma indipendenza organizzativa, culturale e decisionale da singoli partiti, movimenti, gruppi di potere o interessi particolari.

Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, l’adesione, la partecipazione e il funzionamento interno di Noi per l’Italia, in coerenza con lo Statuto, la Carta Etica e la normativa vigente.



Articolo 1 – Denominazione e natura


  1. La denominazione dell’organizzazione è Noi per l’Italia, di seguito indicata anche come “Organizzazione”.
  2. Noi per l’Italia è una realtà politica, civica, democratica, pluralista e apartitica.
  3. L’Organizzazione opera in piena autonomia rispetto a partiti politici, coalizioni, gruppi economici, organizzazioni sindacali, confessioni religiose e centri di interesse.
  4. Noi per l’Italia può dialogare e collaborare con istituzioni, associazioni, movimenti, amministrazioni e forze politiche su progetti e obiettivi compatibili con i propri principi, senza rinunciare alla propria autonomia.
  5. Nessun accordo politico, elettorale o istituzionale può comportare la subordinazione dell’Organizzazione a soggetti esterni.



Articolo 2 – Principi fondamentali


Noi per l’Italia ispira la propria attività ai seguenti principi:

a. rispetto della Costituzione e dell’ordinamento democratico;

b. tutela della dignità della persona;

c. libertà, responsabilità e partecipazione;

d. legalità, trasparenza e correttezza;

e. rifiuto di ogni forma di violenza, odio, discriminazione e intimidazione;

f. valorizzazione del merito, delle competenze e dell’esperienza;

g. solidarietà tra generazioni e territori;

h. tutela dell’interesse nazionale nel quadro della cooperazione europea e internazionale;

i. attenzione alle autonomie locali e alle comunità territoriali;

j. rispetto dell’ambiente e responsabilità verso le generazioni future;

k. indipendenza da interessi personali, economici o di parte;

l. dialogo civile anche tra posizioni differenti.



Articolo 3 – Finalità

Noi per l’Italia persegue le seguenti finalità:

  1. favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e istituzionale;
  2. elaborare analisi, programmi e proposte sui principali problemi nazionali e territoriali;
  3. promuovere iniziative pubbliche, culturali, formative e civiche;
  4. organizzare gruppi di studio, tavoli tematici e consulte professionali;
  5. valorizzare persone competenti e rappresentative delle comunità locali;
  6. sostenere la buona amministrazione, la trasparenza e la responsabilità pubblica;
  7. contrastare disuguaglianze, marginalità e abbandono dei territori;
  8. promuovere lavoro, impresa, istruzione, ricerca, sanità, sicurezza e sviluppo sostenibile;
  9. favorire il confronto tra cittadini, istituzioni, imprese, professioni e corpi intermedi;
  10. contribuire alla formazione di una classe dirigente competente, etica e responsabile.



Articolo 4 – Fonti interne


  1. La vita dell’Organizzazione è disciplinata:

a. dallo Statuto;

b. dal presente Regolamento;

c. dalla Carta Etica;

d. dalle deliberazioni degli organi competenti;

e. dagli eventuali regolamenti territoriali e tematici.

  1. In caso di contrasto, prevalgono nell’ordine:

a. la legge;

b. lo Statuto;

c. la Carta Etica;

d. il presente Regolamento;

e. le deliberazioni e i regolamenti interni.

  1. Ogni aderente è tenuto a conoscere e rispettare tali documenti.



Articolo 5 – Requisiti per l’adesione


  1. Possono richiedere l’adesione le persone maggiorenni che:

a. condividano i principi e le finalità di Noi per l’Italia;

b. accettino lo Statuto, il Regolamento e la Carta Etica;

c. si impegnino a mantenere comportamenti rispettosi, corretti e coerenti con i valori dell’Organizzazione;

d. non perseguano finalità incompatibili con quelle di Noi per l’Italia.

  1. L’adesione è personale, volontaria e non trasferibile.
  2. Non possono essere ammessi coloro che:

a. appartengano ad associazioni segrete o organizzazioni vietate dalla legge;

b. sostengano ideologie violente, razziste, discriminatorie o antidemocratiche;

c. abbiano tenuto comportamenti pubblici gravemente incompatibili con la Carta Etica;

d. utilizzino o intendano utilizzare l’adesione per vantaggi personali, professionali o economici indebiti;

e. abbiano fornito informazioni false o gravemente incomplete nella domanda.

  1. L’esistenza di precedenti penali non determina automaticamente il rigetto della domanda. La valutazione deve considerare natura, gravità, attualità e rilevanza dei fatti rispetto ai principi dell’Organizzazione, nel rispetto della legge e dei diritti della persona.



Articolo 6 – Procedura di adesione


  1. La domanda di adesione è presentata attraverso il modulo ufficiale, in formato digitale o cartaceo.
  2. La domanda deve contenere almeno:

a. nome e cognome;

b. data e luogo di nascita;

c. residenza o domicilio;

d. recapito telefonico ed e-mail;

e. eventuale professione o ambito di competenza;

f. dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento, della Carta Etica e dell’informativa sulla privacy;

g. dichiarazione sull’eventuale appartenenza o titolarità di incarichi in partiti, movimenti, amministrazioni o organizzazioni politiche.

  1. L’invio della domanda non comporta automaticamente l’ammissione.
  2. L’organo competente verifica la completezza della richiesta e la compatibilità dell’adesione con i principi dell’Organizzazione.
  3. La decisione è comunicata all’interessato con modalità idonee.
  4. L’eventuale rigetto deve essere fondato su ragioni attinenti ai requisiti di adesione, alla Carta Etica o alla tutela dell’Organizzazione.
  5. Contro il rigetto può essere presentata richiesta motivata di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione.



Articolo 7 – Appartenenze politiche e carattere apartitico


  1. Noi per l’Italia riconosce la libertà individuale di opinione e partecipazione politica.
  2. L’eventuale appartenenza di un aderente a un partito o movimento politico deve essere dichiarata quando rilevante per gli incarichi ricoperti nell’Organizzazione.
  3. L’adesione a un partito non attribuisce alcun diritto di rappresentanza, influenza o indirizzo all’interno di Noi per l’Italia.
  4. Non possono essere impartite direttive all’Organizzazione da parte di partiti, gruppi parlamentari, coalizioni o soggetti esterni.
  5. Gli incarichi apicali in Noi per l’Italia possono essere dichiarati incompatibili con incarichi direttivi in altri soggetti politici, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dagli organi nazionali.
  6. Ogni aderente è tenuto a distinguere chiaramente le proprie opinioni personali dalle posizioni ufficiali dell’Organizzazione.



Articolo 8 – Diritti degli aderenti


Gli aderenti in regola con gli obblighi previsti hanno diritto di:

  1. partecipare alle iniziative dell’Organizzazione;
  2. avanzare proposte, osservazioni e documenti;
  3. prendere parte ai gruppi territoriali e tematici;
  4. ricevere informazioni sulle attività e sulle decisioni principali;
  5. partecipare alle consultazioni e alle votazioni interne, quando previste;
  6. candidarsi agli incarichi interni nel rispetto dei requisiti stabiliti;
  7. essere ascoltati prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari;
  8. accedere, nei limiti consentiti dalla legge e dalla riservatezza, ai documenti riguardanti la vita associativa;
  9. recedere liberamente dall’Organizzazione;
  10. esercitare i diritti relativi alla protezione dei dati personali.



Articolo 9 – Doveri degli aderenti


Ogni aderente è tenuto a:

  1. rispettare Statuto, Regolamento, Carta Etica e deliberazioni legittimamente adottate;
  2. mantenere un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso;
  3. tutelare il buon nome e la credibilità di Noi per l’Italia;
  4. evitare dichiarazioni false, offensive, discriminatorie o lesive della dignità altrui;
  5. non utilizzare nome, simbolo, logo o strumenti dell’Organizzazione senza autorizzazione;
  6. dichiarare eventuali conflitti di interesse;
  7. non promettere incarichi, candidature, vantaggi o benefici in nome dell’Organizzazione;
  8. rispettare la riservatezza delle informazioni interne;
  9. collaborare lealmente con gli altri aderenti;
  10. versare l’eventuale quota annuale nei termini stabiliti;
  11. comunicare variazioni rilevanti dei dati forniti al momento dell’adesione;
  12. non compiere atti che possano creare l’apparenza di una rappresentanza non autorizzata.



Articolo 10 – Perdita della qualità di aderente


La qualità di aderente si perde per:

a. recesso volontario;

b. mancato rinnovo dell’adesione;

c. mancato pagamento dell’eventuale quota, dopo formale sollecito;

d. decadenza dai requisiti;

e. esclusione disciplinare;

f. decesso.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto e produce effetto dalla ricezione, salvo gli obblighi già maturati.



Articolo 11 – Organizzazione interna


  1. L’articolazione degli organi è definita dallo Statuto.
  2. In via generale, Noi per l’Italia può prevedere:

a. Assemblea nazionale;

b. Presidente o Coordinatore nazionale;

c. Direzione o Coordinamento nazionale;

d. Segreteria organizzativa;

e. Tesoriere o responsabile amministrativo;

f. Collegio dei Garanti;

g. responsabili regionali, provinciali e comunali;

h. coordinamenti territoriali;

i. dipartimenti e tavoli tematici;

j. organo di controllo o revisione, quando previsto o necessario.

  1. Nessun organo può esercitare poteri non attribuiti dallo Statuto o dal presente Regolamento.
  2. Gli incarichi devono essere esercitati nell’interesse dell’Organizzazione e non attribuiscono diritti personali su nome, simboli, banche dati, sedi o risorse.



Articolo 12 – Assemblea


  1. L’Assemblea rappresenta la comunità degli aderenti aventi diritto.
  2. L’Assemblea:

a. discute gli orientamenti generali;

b. approva, quando previsto, programmi e documenti politici;

c. elegge o conferma gli organi secondo lo Statuto;

d. esamina le relazioni sulle attività e sulla gestione economica;

e. propone modifiche organizzative;

f. delibera sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza.

  1. Le convocazioni devono indicare data, luogo, modalità di partecipazione e ordine del giorno.
  2. La partecipazione può avvenire anche a distanza, purché siano garantite identificazione, libertà di intervento e regolarità del voto.
  3. Le deliberazioni devono risultare da verbale.



Articolo 13 – Coordinamento nazionale


  1. Il Coordinamento nazionale assicura l’indirizzo politico e organizzativo generale.
  2. In particolare:

a. attua le deliberazioni dell’Assemblea;

b. coordina le strutture territoriali;

c. approva campagne, iniziative e documenti ufficiali;

d. autorizza l’uso nazionale del nome e del simbolo;

e. delibera su accordi e collaborazioni di rilievo nazionale;

f. vigila sulla coerenza delle attività con Statuto e Carta Etica;

g. adotta provvedimenti organizzativi urgenti, da sottoporre a ratifica quando necessario.

  1. Le decisioni sono adottate collegialmente e verbalizzate.



Articolo 14 – Presidente o Coordinatore nazionale


  1. Il Presidente o Coordinatore nazionale rappresenta l’Organizzazione secondo le attribuzioni previste dallo Statuto.
  2. Egli:

a. garantisce l’unità e l’autonomia di Noi per l’Italia;

b. convoca e presiede gli organi competenti;

c. cura i rapporti istituzionali;

d. assicura l’attuazione degli indirizzi deliberati;

e. può delegare specifiche funzioni per iscritto;

f. interviene nei casi urgenti, riferendo tempestivamente agli organi competenti.

  1. Il Presidente o Coordinatore non può utilizzare il proprio ruolo per finalità personali, professionali o elettorali estranee alle decisioni dell’Organizzazione.



Articolo 15 – Strutture territoriali


  1. Noi per l’Italia può costituire coordinamenti regionali, provinciali, metropolitani e comunali.
  2. Le strutture territoriali operano nel rispetto dell’indirizzo nazionale, mantenendo autonomia propositiva sui problemi del territorio.
  3. La costituzione di una struttura territoriale deve essere autorizzata dall’organo competente.
  4. Ogni struttura territoriale deve:

a. mantenere un elenco aggiornato degli aderenti autorizzati a parteciparvi;

b. rendicontare attività e risorse;

c. rispettare le regole sull’uso del nome e del simbolo;

d. evitare iniziative incompatibili con le posizioni nazionali;

e. garantire partecipazione, pluralismo e correttezza.

  1. In presenza di gravi irregolarità, inattività o comportamenti lesivi, la struttura territoriale può essere sospesa, commissariata o sciolta, previa contestazione e possibilità di replica.



Articolo 16 – Tavoli tematici e dipartimenti


  1. Possono essere istituiti tavoli tematici, dipartimenti e consulte per approfondire specifiche materie.
  2. Essi hanno funzioni di studio, proposta e supporto.
  3. I documenti elaborati non costituiscono automaticamente posizione ufficiale dell’Organizzazione.
  4. La pubblicazione come documento ufficiale richiede l’approvazione dell’organo competente.
  5. I responsabili sono scelti sulla base di competenza, esperienza, equilibrio e affidabilità.



Articolo 17 – Formazione delle decisioni


  1. Le decisioni devono essere assunte nel rispetto dei principi di partecipazione, collegialità, trasparenza e responsabilità.
  2. Il confronto interno deve favorire la libera espressione delle opinioni.
  3. Il dissenso espresso in modo civile e leale non costituisce illecito disciplinare.
  4. Una volta adottata una decisione ufficiale, ogni aderente conserva la libertà di opinione, ma non può attribuire all’Organizzazione posizioni diverse da quelle deliberate.
  5. Le votazioni si svolgono di norma in forma palese, salvo questioni personali, elezioni interne o casi nei quali sia deliberato il voto segreto.
  6. È vietata qualsiasi forma di pressione, intimidazione, scambio di favori o alterazione del voto.



Articolo 18 – Candidature e partecipazione elettorale


  1. L’eventuale partecipazione a consultazioni elettorali deve essere deliberata dagli organi competenti secondo lo Statuto.
  2. Nessun aderente può utilizzare autonomamente il nome o il simbolo di Noi per l’Italia in una candidatura.
  3. La scelta delle candidature deve tenere conto di:

a. integrità personale;

b. competenza;

c. radicamento territoriale;

d. condivisione del programma;

e. assenza di gravi conflitti di interesse;

f. rispetto della Carta Etica;

g. equilibrio di genere e valorizzazione delle nuove generazioni.

  1. Non esiste alcun diritto automatico alla candidatura derivante dall’adesione o dall’incarico interno.
  2. Ogni accordo elettorale deve essere trasparente, motivato e coerente con l’autonomia dell’Organizzazione.
  3. I candidati devono sottoscrivere specifici impegni etici, di trasparenza e rendicontazione.



Articolo 19 – Conflitti di interesse


  1. Ogni aderente con incarichi interni deve dichiarare situazioni personali, professionali, economiche o familiari che possano interferire con l’imparzialità delle decisioni.
  2. In presenza di un conflitto di interesse, l’interessato deve astenersi dalla discussione e dalla votazione.
  3. È vietato utilizzare informazioni, relazioni o opportunità acquisite attraverso l’Organizzazione per ottenere vantaggi indebiti.
  4. Gli incarichi non possono essere utilizzati per favorire clienti, imprese, familiari, soci o soggetti collegati.
  5. La mancata dichiarazione di un conflitto rilevante costituisce violazione disciplinare.



Articolo 20 – Risorse economiche e trasparenza


  1. Le risorse dell’Organizzazione possono derivare da:

a. quote di adesione;

b. contributi volontari;

c. donazioni ed erogazioni liberali consentite dalla legge;

d. raccolte fondi;

e. proventi di iniziative;

f. altre entrate lecite e compatibili con le finalità istituzionali.

  1. Sono vietati finanziamenti:

a. di provenienza illecita o non identificabile;

b. accompagnati da richieste di favori o contropartite improprie;

c. provenienti da soggetti incompatibili con i principi dell’Organizzazione;

d. accettati in violazione dei limiti o degli obblighi di legge.

  1. Le entrate e le spese devono essere documentate e registrate.
  2. Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali.
  3. È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi o beni agli aderenti, salvo rimborsi documentati e compensi legittimamente deliberati.
  4. I rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati, effettivi, pertinenti e documentati.
  5. L’organo amministrativo presenta periodicamente una relazione economica agli organi competenti.



Articolo 21 – Uso del nome, del simbolo e degli strumenti ufficiali


  1. Il nome, il logo, il simbolo, i domini internet, gli account social, le banche dati e i materiali ufficiali appartengono all’Organizzazione e sono nella sua legittima disponibilità.
  2. Il loro uso è consentito esclusivamente previa autorizzazione.
  3. È vietato:

a. creare pagine, gruppi o profili non autorizzati che possano apparire ufficiali;

b. utilizzare il simbolo per iniziative personali, commerciali o elettorali;

c. modificare logo e identità visiva senza autorizzazione;

d. raccogliere fondi in nome dell’Organizzazione senza mandato;

e. rilasciare patrocini o adesioni ufficiali senza competenza.

  1. Alla cessazione dell’incarico devono essere restituiti documenti, credenziali, archivi, strumenti e materiali.


Articolo 22 – Comunicazione pubblica e social media


  1. Le comunicazioni ufficiali sono diffuse esclusivamente dai soggetti autorizzati.
  2. Gli aderenti che intervengono a titolo personale devono evitare qualsiasi ambiguità sulla natura delle proprie dichiarazioni.
  3. Sono vietati:

a. linguaggio d’odio;

b. insulti, minacce e molestie;

c. diffusione consapevole di notizie false;

d. pubblicazione di informazioni riservate;

e. attacchi personali contro aderenti o interlocutori politici;

f. utilizzo manipolativo di immagini o contenuti;

g. comportamenti idonei a compromettere gravemente la reputazione dell’Organizzazione.

  1. La critica politica, anche netta, deve riguardare idee, decisioni e responsabilità pubbliche, nel rispetto della dignità delle persone.
  2. L’uso di strumenti di intelligenza artificiale deve essere responsabile e non può servire a produrre falsificazioni, impersonificazioni o contenuti ingannevoli.



Articolo 23 – Riservatezza


  1. Gli aderenti sono tenuti a non divulgare informazioni interne qualificate come riservate o la cui diffusione possa arrecare danno alle persone o all’Organizzazione.
  2. Sono particolarmente riservati:

a. dati personali degli aderenti;

b. credenziali e strumenti informatici;

c. documenti non ancora pubblicati;

d. informazioni relative a procedimenti disciplinari;

e. strategie negoziali, organizzative o elettorali non deliberate per la pubblicazione;

f. dati economici non ancora approvati o pubblicati.

  1. L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell’adesione o dell’incarico.
  2. Restano salvi il diritto di segnalare illeciti alle autorità competenti e gli obblighi di legge.



Articolo 24 – Protezione dei dati personali


  1. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, sicurezza e limitazione della conservazione.
  2. I dati sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse:

a. alla gestione delle adesioni;

b. alla partecipazione alle attività;

c. alle comunicazioni istituzionali e organizzative;

d. agli adempimenti amministrativi, contabili e legali;

e. alle finalità espressamente indicate nell’informativa privacy.

  1. Noi per l’Italia non vende né cede i dati personali a terzi per finalità commerciali.
  2. I dati possono essere comunicati:

a. quando previsto dalla legge;

b. alle autorità competenti;

c. a fornitori e collaboratori necessari alla gestione dei servizi, formalmente autorizzati o nominati secondo la normativa applicabile;

d. ad altri soggetti nei limiti indicati nell’informativa e sulla base di un valido presupposto giuridico.

  1. I dati idonei a rivelare opinioni politiche o appartenenze associative sono trattati con particolare cautela e con misure di sicurezza adeguate.
  2. Gli elenchi degli aderenti non sono pubblici e non possono essere utilizzati da singoli aderenti per campagne personali, commerciali o elettorali non autorizzate.
  3. Ogni incaricato è tenuto alla riservatezza e può accedere esclusivamente ai dati necessari alle proprie funzioni.
  4. Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa rivolgendosi al titolare del trattamento indicato nell’informativa privacy.



Articolo 25 – Carta Etica


  1. La Carta Etica costituisce parte integrante dell’ordinamento interno.
  2. Essa disciplina i criteri di comportamento degli aderenti e dei titolari di incarichi.
  3. La violazione della Carta Etica può comportare responsabilità disciplinare.
  4. I titolari di incarichi e gli eventuali candidati possono essere tenuti a sottoscrivere dichiarazioni aggiuntive in materia di trasparenza, conflitti di interesse e responsabilità pubblica.



Articolo 26 – Illeciti disciplinari


Costituiscono violazioni disciplinari, secondo la loro gravità:

  1. inosservanza dello Statuto, del Regolamento o della Carta Etica;
  2. uso non autorizzato del nome o del simbolo;
  3. dichiarazioni pubbliche falsamente attribuite all’Organizzazione;
  4. comportamenti violenti, minacciosi, discriminatori o gravemente offensivi;
  5. diffusione di dati personali o informazioni riservate;
  6. appropriazione, uso irregolare o mancata rendicontazione di risorse;
  7. falsificazione di documenti, votazioni o adesioni;
  8. conflitto di interesse non dichiarato;
  9. danneggiamento intenzionale dell’immagine o delle attività dell’Organizzazione;
  10. costituzione di gruppi paralleli che utilizzino abusivamente nome e simboli;
  11. promessa di candidature, incarichi o vantaggi senza autorizzazione;
  12. mancata restituzione di archivi, credenziali, fondi o materiali;
  13. uso dell’Organizzazione per interessi personali o commerciali;
  14. reiterata inosservanza delle deliberazioni legittimamente adottate.



Articolo 27 – Sanzioni disciplinari


  1. Le sanzioni applicabili sono:

a. richiamo scritto;

b. censura;

c. sospensione dall’attività o dagli incarichi;

d. revoca dell’incarico;

e. sospensione dall’adesione;

f. esclusione.

  1. La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto, all’intenzionalità, al danno prodotto, alla reiterazione e al comportamento successivo dell’interessato.
  2. Nei casi urgenti e gravi può essere disposta una sospensione cautelare, che non costituisce sanzione definitiva.
  3. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all’interessato.



Articolo 28 – Procedimento disciplinare


  1. Nessuna sanzione può essere applicata senza preventiva contestazione dei fatti.
  2. La contestazione deve essere sufficientemente specifica e consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti entro un termine congruo, non inferiore a dieci giorni salvo urgenze motivate.
  3. L’interessato può chiedere di essere ascoltato.
  4. Chi abbia un interesse personale nella controversia deve astenersi dalla decisione.
  5. La decisione deve essere adottata da un organo imparziale e comunicata per iscritto.
  6. Contro la decisione può essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti o all’organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni.
  7. Il procedimento deve rispettare riservatezza, proporzionalità e diritto di difesa.



Articolo 29 – Collegio dei Garanti


  1. Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto delle regole interne e dei principi etici.
  2. Esso:

a. decide sui ricorsi disciplinari;

b. esprime pareri su incompatibilità e conflitti di interesse;

c. interpreta il Regolamento nei casi controversi;

d. formula raccomandazioni agli organi;

e. tutela l’equilibrio tra libertà di espressione e doveri di lealtà.

  1. I componenti devono essere indipendenti, autorevoli e privi di conflitti di interesse.
  2. Le decisioni devono essere motivate.



Articolo 30 – Incompatibilità e decadenza dagli incarichi


  1. Gli incarichi interni sono incompatibili con situazioni che compromettano indipendenza, imparzialità o credibilità.
  2. Costituiscono possibili cause di incompatibilità:

a. incarichi direttivi in organizzazioni concorrenti o incompatibili;

b. rapporti economici non dichiarati con fornitori o finanziatori;

c. utilizzo sistematico dell’incarico per attività professionali personali;

d. gravi conflitti di interesse;

e. comportamenti contrari alla Carta Etica.

  1. L’incompatibilità deve essere contestata e valutata nel contraddittorio con l’interessato.
  2. L’organo competente può richiedere la rimozione della causa di incompatibilità entro un termine stabilito.
  3. In mancanza, può essere dichiarata la decadenza dall’incarico.



Articolo 31 – Collaborazioni esterne


  1. Noi per l’Italia può collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, università, centri di ricerca, categorie professionali e altre realtà civiche.
  2. Le collaborazioni devono essere coerenti con le finalità dell’Organizzazione.
  3. Gli accordi non possono comportare:

a. perdita di autonomia;

b. obblighi contrari alla Carta Etica;

c. uso incontrollato del nome o dei dati degli aderenti;

d. finanziamenti o condizionamenti non trasparenti.

  1. Le collaborazioni di rilievo politico nazionale devono essere approvate dall’organo competente.



Articolo 32 – Segnalazioni interne


  1. Gli aderenti possono segnalare violazioni delle regole, comportamenti scorretti, conflitti di interesse o irregolarità.
  2. Le segnalazioni devono essere formulate in buona fede e contenere elementi sufficientemente circostanziati.
  3. È vietata ogni ritorsione nei confronti di chi effettui una segnalazione legittima.
  4. Le segnalazioni manifestamente false, diffamatorie o strumentali possono comportare responsabilità disciplinare.
  5. L’identità del segnalante è tutelata nei limiti consentiti dalla legge e dalle esigenze di difesa.



Articolo 33 – Modifica del Regolamento


  1. Il Regolamento può essere modificato dall’organo competente secondo lo Statuto.
  2. Le proposte di modifica devono essere comunicate con congruo anticipo.
  3. Le modifiche entrano in vigore dalla data indicata nella deliberazione.
  4. Le variazioni devono essere rese accessibili agli aderenti.



Articolo 34 – Interpretazione


  1. Il Regolamento deve essere interpretato secondo buona fede, ragionevolezza, proporzionalità e tutela della partecipazione democratica.
  2. Nei casi non espressamente previsti si applicano lo Statuto, la Carta Etica, le deliberazioni degli organi competenti e la normativa vigente.
  3. L’interpretazione non può essere utilizzata per comprimere arbitrariamente i diritti degli aderenti o concentrare poteri non previsti.



Articolo 35 – Disposizioni finali


  1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
  2. Ogni aderente ne riceve comunicazione o può consultarlo attraverso i canali ufficiali.
  3. L’adesione o il rinnovo dell’adesione comportano l’impegno a rispettarlo.
  4. Gli incarichi, le deleghe e le strutture già esistenti devono essere adeguati al presente Regolamento entro il termine stabilito dall’organo competente.
  5. Per quanto non disciplinato si applicano lo Statuto e la normativa vigente.



Articolo 36 – Inclusione, accessibilità e pari opportunità


  1. Noi per l’Italia promuove una partecipazione aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze personali, sociali, culturali e territoriali.
  2. L’Organizzazione favorisce, nei limiti delle proprie risorse:

a. l’accessibilità delle sedi, degli incontri e degli strumenti digitali;

b. la partecipazione delle persone con disabilità;

c. l’equilibrata rappresentanza di donne e uomini;

d. il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e delle categorie meno rappresentate;

e. la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interne, periferiche e svantaggiate;

f. modalità di partecipazione a distanza quando compatibili con la natura delle attività.

  1. Nella scelta degli incarichi e dei responsabili devono essere valorizzati competenza, affidabilità, merito, rappresentatività territoriale e pluralismo.
  2. Non sono ammesse discriminazioni fondate, tra l’altro, su sesso, età, origine, lingua, condizioni personali o sociali, disabilità, religione, opinioni o orientamento personale.
  3. Eventuali segnalazioni di comportamenti discriminatori sono esaminate con tempestività, riservatezza e imparzialità dagli organi competenti.



Articolo 37 – Sicurezza digitale, archivi e gestione degli accessi


  1. Gli strumenti informatici, gli account, le caselle di posta elettronica, i siti, gli archivi digitali e le piattaforme ufficiali devono essere utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
  2. L’accesso agli strumenti digitali è consentito soltanto ai soggetti autorizzati e deve essere limitato alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico.
  3. Gli incaricati sono tenuti a:

a. proteggere le credenziali personali;

b. utilizzare password sicure e, ove disponibile, l’autenticazione a più fattori;

c. non condividere account o codici di accesso;

d. segnalare immediatamente perdite, accessi sospetti, violazioni o utilizzi impropri;

e. non scaricare o conservare dati su dispositivi personali non protetti, salvo espressa autorizzazione;

f. rispettare le procedure interne di conservazione e cancellazione dei documenti.

  1. Alla cessazione dell’incarico, le autorizzazioni devono essere revocate senza ritardo e l’interessato deve restituire credenziali, dispositivi, archivi e documentazione in suo possesso.
  2. È vietata la copia, l’esportazione o l’utilizzazione degli elenchi degli aderenti per finalità personali, professionali, commerciali o politiche non autorizzate.
  3. L’Organizzazione adotta misure ragionevoli per proteggere dati, documenti e comunicazioni da perdita, accesso non autorizzato, alterazione o diffusione indebita.


Approvato dal Direttivo operativo 

In data 2 giugno 2026


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