REGOLAMENTO GENERALE DI NOI PER L’ITALIA
Premessa
Noi per l’Italia è una realtà politica, civica e apartitica, autonoma rispetto ai partiti e agli schieramenti precostituiti.
Essa promuove la partecipazione democratica dei cittadini, il confronto libero e responsabile, la valorizzazione delle competenze, la centralità dei territori e la ricerca di soluzioni concrete ai problemi dell’Italia.
Il carattere apartitico non implica estraneità alla politica, ma indipendenza organizzativa, culturale e decisionale da singoli partiti, movimenti, gruppi di potere o interessi particolari.
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione, l’adesione, la partecipazione e il funzionamento interno di Noi per l’Italia, in coerenza con lo Statuto, la Carta Etica e la normativa vigente.
Articolo 1 – Denominazione e natura
- La denominazione dell’organizzazione è Noi per l’Italia, di seguito indicata anche come “Organizzazione”.
- Noi per l’Italia è una realtà politica, civica, democratica, pluralista e apartitica.
- L’Organizzazione opera in piena autonomia rispetto a partiti politici, coalizioni, gruppi economici, organizzazioni sindacali, confessioni religiose e centri di interesse.
- Noi per l’Italia può dialogare e collaborare con istituzioni, associazioni, movimenti, amministrazioni e forze politiche su progetti e obiettivi compatibili con i propri principi, senza rinunciare alla propria autonomia.
- Nessun accordo politico, elettorale o istituzionale può comportare la subordinazione dell’Organizzazione a soggetti esterni.
Articolo 2 – Principi fondamentali
Noi per l’Italia ispira la propria attività ai seguenti principi:
a. rispetto della Costituzione e dell’ordinamento democratico;
b. tutela della dignità della persona;
c. libertà, responsabilità e partecipazione;
d. legalità, trasparenza e correttezza;
e. rifiuto di ogni forma di violenza, odio, discriminazione e intimidazione;
f. valorizzazione del merito, delle competenze e dell’esperienza;
g. solidarietà tra generazioni e territori;
h. tutela dell’interesse nazionale nel quadro della cooperazione europea e internazionale;
i. attenzione alle autonomie locali e alle comunità territoriali;
j. rispetto dell’ambiente e responsabilità verso le generazioni future;
k. indipendenza da interessi personali, economici o di parte;
l. dialogo civile anche tra posizioni differenti.
Articolo 3 – Finalità
Noi per l’Italia persegue le seguenti finalità:
- favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e istituzionale;
- elaborare analisi, programmi e proposte sui principali problemi nazionali e territoriali;
- promuovere iniziative pubbliche, culturali, formative e civiche;
- organizzare gruppi di studio, tavoli tematici e consulte professionali;
- valorizzare persone competenti e rappresentative delle comunità locali;
- sostenere la buona amministrazione, la trasparenza e la responsabilità pubblica;
- contrastare disuguaglianze, marginalità e abbandono dei territori;
- promuovere lavoro, impresa, istruzione, ricerca, sanità, sicurezza e sviluppo sostenibile;
- favorire il confronto tra cittadini, istituzioni, imprese, professioni e corpi intermedi;
- contribuire alla formazione di una classe dirigente competente, etica e responsabile.
Articolo 4 – Fonti interne
- La vita dell’Organizzazione è disciplinata:
a. dallo Statuto;
b. dal presente Regolamento;
c. dalla Carta Etica;
d. dalle deliberazioni degli organi competenti;
e. dagli eventuali regolamenti territoriali e tematici.
- In caso di contrasto, prevalgono nell’ordine:
a. la legge;
b. lo Statuto;
c. la Carta Etica;
d. il presente Regolamento;
e. le deliberazioni e i regolamenti interni.
- Ogni aderente è tenuto a conoscere e rispettare tali documenti.
Articolo 5 – Requisiti per l’adesione
- Possono richiedere l’adesione le persone maggiorenni che:
a. condividano i principi e le finalità di Noi per l’Italia;
b. accettino lo Statuto, il Regolamento e la Carta Etica;
c. si impegnino a mantenere comportamenti rispettosi, corretti e coerenti con i valori dell’Organizzazione;
d. non perseguano finalità incompatibili con quelle di Noi per l’Italia.
- L’adesione è personale, volontaria e non trasferibile.
- Non possono essere ammessi coloro che:
a. appartengano ad associazioni segrete o organizzazioni vietate dalla legge;
b. sostengano ideologie violente, razziste, discriminatorie o antidemocratiche;
c. abbiano tenuto comportamenti pubblici gravemente incompatibili con la Carta Etica;
d. utilizzino o intendano utilizzare l’adesione per vantaggi personali, professionali o economici indebiti;
e. abbiano fornito informazioni false o gravemente incomplete nella domanda.
- L’esistenza di precedenti penali non determina automaticamente il rigetto della domanda. La valutazione deve considerare natura, gravità, attualità e rilevanza dei fatti rispetto ai principi dell’Organizzazione, nel rispetto della legge e dei diritti della persona.
Articolo 6 – Procedura di adesione
- La domanda di adesione è presentata attraverso il modulo ufficiale, in formato digitale o cartaceo.
- La domanda deve contenere almeno:
a. nome e cognome;
b. data e luogo di nascita;
c. residenza o domicilio;
d. recapito telefonico ed e-mail;
e. eventuale professione o ambito di competenza;
f. dichiarazione di accettazione dello Statuto, del Regolamento, della Carta Etica e dell’informativa sulla privacy;
g. dichiarazione sull’eventuale appartenenza o titolarità di incarichi in partiti, movimenti, amministrazioni o organizzazioni politiche.
- L’invio della domanda non comporta automaticamente l’ammissione.
- L’organo competente verifica la completezza della richiesta e la compatibilità dell’adesione con i principi dell’Organizzazione.
- La decisione è comunicata all’interessato con modalità idonee.
- L’eventuale rigetto deve essere fondato su ragioni attinenti ai requisiti di adesione, alla Carta Etica o alla tutela dell’Organizzazione.
- Contro il rigetto può essere presentata richiesta motivata di riesame entro trenta giorni dalla comunicazione.
Articolo 7 – Appartenenze politiche e carattere apartitico
- Noi per l’Italia riconosce la libertà individuale di opinione e partecipazione politica.
- L’eventuale appartenenza di un aderente a un partito o movimento politico deve essere dichiarata quando rilevante per gli incarichi ricoperti nell’Organizzazione.
- L’adesione a un partito non attribuisce alcun diritto di rappresentanza, influenza o indirizzo all’interno di Noi per l’Italia.
- Non possono essere impartite direttive all’Organizzazione da parte di partiti, gruppi parlamentari, coalizioni o soggetti esterni.
- Gli incarichi apicali in Noi per l’Italia possono essere dichiarati incompatibili con incarichi direttivi in altri soggetti politici, secondo quanto stabilito dallo Statuto o dagli organi nazionali.
- Ogni aderente è tenuto a distinguere chiaramente le proprie opinioni personali dalle posizioni ufficiali dell’Organizzazione.
Articolo 8 – Diritti degli aderenti
Gli aderenti in regola con gli obblighi previsti hanno diritto di:
- partecipare alle iniziative dell’Organizzazione;
- avanzare proposte, osservazioni e documenti;
- prendere parte ai gruppi territoriali e tematici;
- ricevere informazioni sulle attività e sulle decisioni principali;
- partecipare alle consultazioni e alle votazioni interne, quando previste;
- candidarsi agli incarichi interni nel rispetto dei requisiti stabiliti;
- essere ascoltati prima dell’adozione di provvedimenti disciplinari;
- accedere, nei limiti consentiti dalla legge e dalla riservatezza, ai documenti riguardanti la vita associativa;
- recedere liberamente dall’Organizzazione;
- esercitare i diritti relativi alla protezione dei dati personali.
Articolo 9 – Doveri degli aderenti
Ogni aderente è tenuto a:
- rispettare Statuto, Regolamento, Carta Etica e deliberazioni legittimamente adottate;
- mantenere un comportamento dignitoso, corretto e rispettoso;
- tutelare il buon nome e la credibilità di Noi per l’Italia;
- evitare dichiarazioni false, offensive, discriminatorie o lesive della dignità altrui;
- non utilizzare nome, simbolo, logo o strumenti dell’Organizzazione senza autorizzazione;
- dichiarare eventuali conflitti di interesse;
- non promettere incarichi, candidature, vantaggi o benefici in nome dell’Organizzazione;
- rispettare la riservatezza delle informazioni interne;
- collaborare lealmente con gli altri aderenti;
- versare l’eventuale quota annuale nei termini stabiliti;
- comunicare variazioni rilevanti dei dati forniti al momento dell’adesione;
- non compiere atti che possano creare l’apparenza di una rappresentanza non autorizzata.
Articolo 10 – Perdita della qualità di aderente
La qualità di aderente si perde per:
a. recesso volontario;
b. mancato rinnovo dell’adesione;
c. mancato pagamento dell’eventuale quota, dopo formale sollecito;
d. decadenza dai requisiti;
e. esclusione disciplinare;
f. decesso.
Il recesso deve essere comunicato per iscritto e produce effetto dalla ricezione, salvo gli obblighi già maturati.
Articolo 11 – Organizzazione interna
- L’articolazione degli organi è definita dallo Statuto.
- In via generale, Noi per l’Italia può prevedere:
a. Assemblea nazionale;
b. Presidente o Coordinatore nazionale;
c. Direzione o Coordinamento nazionale;
d. Segreteria organizzativa;
e. Tesoriere o responsabile amministrativo;
f. Collegio dei Garanti;
g. responsabili regionali, provinciali e comunali;
h. coordinamenti territoriali;
i. dipartimenti e tavoli tematici;
j. organo di controllo o revisione, quando previsto o necessario.
- Nessun organo può esercitare poteri non attribuiti dallo Statuto o dal presente Regolamento.
- Gli incarichi devono essere esercitati nell’interesse dell’Organizzazione e non attribuiscono diritti personali su nome, simboli, banche dati, sedi o risorse.
Articolo 12 – Assemblea
- L’Assemblea rappresenta la comunità degli aderenti aventi diritto.
- L’Assemblea:
a. discute gli orientamenti generali;
b. approva, quando previsto, programmi e documenti politici;
c. elegge o conferma gli organi secondo lo Statuto;
d. esamina le relazioni sulle attività e sulla gestione economica;
e. propone modifiche organizzative;
f. delibera sugli altri argomenti attribuiti alla sua competenza.
- Le convocazioni devono indicare data, luogo, modalità di partecipazione e ordine del giorno.
- La partecipazione può avvenire anche a distanza, purché siano garantite identificazione, libertà di intervento e regolarità del voto.
- Le deliberazioni devono risultare da verbale.
Articolo 13 – Coordinamento nazionale
- Il Coordinamento nazionale assicura l’indirizzo politico e organizzativo generale.
- In particolare:
a. attua le deliberazioni dell’Assemblea;
b. coordina le strutture territoriali;
c. approva campagne, iniziative e documenti ufficiali;
d. autorizza l’uso nazionale del nome e del simbolo;
e. delibera su accordi e collaborazioni di rilievo nazionale;
f. vigila sulla coerenza delle attività con Statuto e Carta Etica;
g. adotta provvedimenti organizzativi urgenti, da sottoporre a ratifica quando necessario.
- Le decisioni sono adottate collegialmente e verbalizzate.
Articolo 14 – Presidente o Coordinatore nazionale
- Il Presidente o Coordinatore nazionale rappresenta l’Organizzazione secondo le attribuzioni previste dallo Statuto.
- Egli:
a. garantisce l’unità e l’autonomia di Noi per l’Italia;
b. convoca e presiede gli organi competenti;
c. cura i rapporti istituzionali;
d. assicura l’attuazione degli indirizzi deliberati;
e. può delegare specifiche funzioni per iscritto;
f. interviene nei casi urgenti, riferendo tempestivamente agli organi competenti.
- Il Presidente o Coordinatore non può utilizzare il proprio ruolo per finalità personali, professionali o elettorali estranee alle decisioni dell’Organizzazione.
Articolo 15 – Strutture territoriali
- Noi per l’Italia può costituire coordinamenti regionali, provinciali, metropolitani e comunali.
- Le strutture territoriali operano nel rispetto dell’indirizzo nazionale, mantenendo autonomia propositiva sui problemi del territorio.
- La costituzione di una struttura territoriale deve essere autorizzata dall’organo competente.
- Ogni struttura territoriale deve:
a. mantenere un elenco aggiornato degli aderenti autorizzati a parteciparvi;
b. rendicontare attività e risorse;
c. rispettare le regole sull’uso del nome e del simbolo;
d. evitare iniziative incompatibili con le posizioni nazionali;
e. garantire partecipazione, pluralismo e correttezza.
- In presenza di gravi irregolarità, inattività o comportamenti lesivi, la struttura territoriale può essere sospesa, commissariata o sciolta, previa contestazione e possibilità di replica.
Articolo 16 – Tavoli tematici e dipartimenti
- Possono essere istituiti tavoli tematici, dipartimenti e consulte per approfondire specifiche materie.
- Essi hanno funzioni di studio, proposta e supporto.
- I documenti elaborati non costituiscono automaticamente posizione ufficiale dell’Organizzazione.
- La pubblicazione come documento ufficiale richiede l’approvazione dell’organo competente.
- I responsabili sono scelti sulla base di competenza, esperienza, equilibrio e affidabilità.
Articolo 17 – Formazione delle decisioni
- Le decisioni devono essere assunte nel rispetto dei principi di partecipazione, collegialità, trasparenza e responsabilità.
- Il confronto interno deve favorire la libera espressione delle opinioni.
- Il dissenso espresso in modo civile e leale non costituisce illecito disciplinare.
- Una volta adottata una decisione ufficiale, ogni aderente conserva la libertà di opinione, ma non può attribuire all’Organizzazione posizioni diverse da quelle deliberate.
- Le votazioni si svolgono di norma in forma palese, salvo questioni personali, elezioni interne o casi nei quali sia deliberato il voto segreto.
- È vietata qualsiasi forma di pressione, intimidazione, scambio di favori o alterazione del voto.
Articolo 18 – Candidature e partecipazione elettorale
- L’eventuale partecipazione a consultazioni elettorali deve essere deliberata dagli organi competenti secondo lo Statuto.
- Nessun aderente può utilizzare autonomamente il nome o il simbolo di Noi per l’Italia in una candidatura.
- La scelta delle candidature deve tenere conto di:
a. integrità personale;
b. competenza;
c. radicamento territoriale;
d. condivisione del programma;
e. assenza di gravi conflitti di interesse;
f. rispetto della Carta Etica;
g. equilibrio di genere e valorizzazione delle nuove generazioni.
- Non esiste alcun diritto automatico alla candidatura derivante dall’adesione o dall’incarico interno.
- Ogni accordo elettorale deve essere trasparente, motivato e coerente con l’autonomia dell’Organizzazione.
- I candidati devono sottoscrivere specifici impegni etici, di trasparenza e rendicontazione.
Articolo 19 – Conflitti di interesse
- Ogni aderente con incarichi interni deve dichiarare situazioni personali, professionali, economiche o familiari che possano interferire con l’imparzialità delle decisioni.
- In presenza di un conflitto di interesse, l’interessato deve astenersi dalla discussione e dalla votazione.
- È vietato utilizzare informazioni, relazioni o opportunità acquisite attraverso l’Organizzazione per ottenere vantaggi indebiti.
- Gli incarichi non possono essere utilizzati per favorire clienti, imprese, familiari, soci o soggetti collegati.
- La mancata dichiarazione di un conflitto rilevante costituisce violazione disciplinare.
Articolo 20 – Risorse economiche e trasparenza
- Le risorse dell’Organizzazione possono derivare da:
a. quote di adesione;
b. contributi volontari;
c. donazioni ed erogazioni liberali consentite dalla legge;
d. raccolte fondi;
e. proventi di iniziative;
f. altre entrate lecite e compatibili con le finalità istituzionali.
- Sono vietati finanziamenti:
a. di provenienza illecita o non identificabile;
b. accompagnati da richieste di favori o contropartite improprie;
c. provenienti da soggetti incompatibili con i principi dell’Organizzazione;
d. accettati in violazione dei limiti o degli obblighi di legge.
- Le entrate e le spese devono essere documentate e registrate.
- Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per finalità istituzionali.
- È vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi o beni agli aderenti, salvo rimborsi documentati e compensi legittimamente deliberati.
- I rimborsi spese devono essere preventivamente autorizzati, effettivi, pertinenti e documentati.
- L’organo amministrativo presenta periodicamente una relazione economica agli organi competenti.
Articolo 21 – Uso del nome, del simbolo e degli strumenti ufficiali
- Il nome, il logo, il simbolo, i domini internet, gli account social, le banche dati e i materiali ufficiali appartengono all’Organizzazione e sono nella sua legittima disponibilità.
- Il loro uso è consentito esclusivamente previa autorizzazione.
- È vietato:
a. creare pagine, gruppi o profili non autorizzati che possano apparire ufficiali;
b. utilizzare il simbolo per iniziative personali, commerciali o elettorali;
c. modificare logo e identità visiva senza autorizzazione;
d. raccogliere fondi in nome dell’Organizzazione senza mandato;
e. rilasciare patrocini o adesioni ufficiali senza competenza.
- Alla cessazione dell’incarico devono essere restituiti documenti, credenziali, archivi, strumenti e materiali.
Articolo 22 – Comunicazione pubblica e social media
- Le comunicazioni ufficiali sono diffuse esclusivamente dai soggetti autorizzati.
- Gli aderenti che intervengono a titolo personale devono evitare qualsiasi ambiguità sulla natura delle proprie dichiarazioni.
- Sono vietati:
a. linguaggio d’odio;
b. insulti, minacce e molestie;
c. diffusione consapevole di notizie false;
d. pubblicazione di informazioni riservate;
e. attacchi personali contro aderenti o interlocutori politici;
f. utilizzo manipolativo di immagini o contenuti;
g. comportamenti idonei a compromettere gravemente la reputazione dell’Organizzazione.
- La critica politica, anche netta, deve riguardare idee, decisioni e responsabilità pubbliche, nel rispetto della dignità delle persone.
- L’uso di strumenti di intelligenza artificiale deve essere responsabile e non può servire a produrre falsificazioni, impersonificazioni o contenuti ingannevoli.
Articolo 23 – Riservatezza
- Gli aderenti sono tenuti a non divulgare informazioni interne qualificate come riservate o la cui diffusione possa arrecare danno alle persone o all’Organizzazione.
- Sono particolarmente riservati:
a. dati personali degli aderenti;
b. credenziali e strumenti informatici;
c. documenti non ancora pubblicati;
d. informazioni relative a procedimenti disciplinari;
e. strategie negoziali, organizzative o elettorali non deliberate per la pubblicazione;
f. dati economici non ancora approvati o pubblicati.
- L’obbligo di riservatezza permane anche dopo la cessazione dell’adesione o dell’incarico.
- Restano salvi il diritto di segnalare illeciti alle autorità competenti e gli obblighi di legge.
Articolo 24 – Protezione dei dati personali
- I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, sicurezza e limitazione della conservazione.
- I dati sono utilizzati esclusivamente per finalità connesse:
a. alla gestione delle adesioni;
b. alla partecipazione alle attività;
c. alle comunicazioni istituzionali e organizzative;
d. agli adempimenti amministrativi, contabili e legali;
e. alle finalità espressamente indicate nell’informativa privacy.
- Noi per l’Italia non vende né cede i dati personali a terzi per finalità commerciali.
- I dati possono essere comunicati:
a. quando previsto dalla legge;
b. alle autorità competenti;
c. a fornitori e collaboratori necessari alla gestione dei servizi, formalmente autorizzati o nominati secondo la normativa applicabile;
d. ad altri soggetti nei limiti indicati nell’informativa e sulla base di un valido presupposto giuridico.
- I dati idonei a rivelare opinioni politiche o appartenenze associative sono trattati con particolare cautela e con misure di sicurezza adeguate.
- Gli elenchi degli aderenti non sono pubblici e non possono essere utilizzati da singoli aderenti per campagne personali, commerciali o elettorali non autorizzate.
- Ogni incaricato è tenuto alla riservatezza e può accedere esclusivamente ai dati necessari alle proprie funzioni.
- Gli interessati possono esercitare i diritti riconosciuti dalla normativa rivolgendosi al titolare del trattamento indicato nell’informativa privacy.
Articolo 25 – Carta Etica
- La Carta Etica costituisce parte integrante dell’ordinamento interno.
- Essa disciplina i criteri di comportamento degli aderenti e dei titolari di incarichi.
- La violazione della Carta Etica può comportare responsabilità disciplinare.
- I titolari di incarichi e gli eventuali candidati possono essere tenuti a sottoscrivere dichiarazioni aggiuntive in materia di trasparenza, conflitti di interesse e responsabilità pubblica.
Articolo 26 – Illeciti disciplinari
Costituiscono violazioni disciplinari, secondo la loro gravità:
- inosservanza dello Statuto, del Regolamento o della Carta Etica;
- uso non autorizzato del nome o del simbolo;
- dichiarazioni pubbliche falsamente attribuite all’Organizzazione;
- comportamenti violenti, minacciosi, discriminatori o gravemente offensivi;
- diffusione di dati personali o informazioni riservate;
- appropriazione, uso irregolare o mancata rendicontazione di risorse;
- falsificazione di documenti, votazioni o adesioni;
- conflitto di interesse non dichiarato;
- danneggiamento intenzionale dell’immagine o delle attività dell’Organizzazione;
- costituzione di gruppi paralleli che utilizzino abusivamente nome e simboli;
- promessa di candidature, incarichi o vantaggi senza autorizzazione;
- mancata restituzione di archivi, credenziali, fondi o materiali;
- uso dell’Organizzazione per interessi personali o commerciali;
- reiterata inosservanza delle deliberazioni legittimamente adottate.
Articolo 27 – Sanzioni disciplinari
- Le sanzioni applicabili sono:
a. richiamo scritto;
b. censura;
c. sospensione dall’attività o dagli incarichi;
d. revoca dell’incarico;
e. sospensione dall’adesione;
f. esclusione.
- La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto, all’intenzionalità, al danno prodotto, alla reiterazione e al comportamento successivo dell’interessato.
- Nei casi urgenti e gravi può essere disposta una sospensione cautelare, che non costituisce sanzione definitiva.
- Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all’interessato.
Articolo 28 – Procedimento disciplinare
- Nessuna sanzione può essere applicata senza preventiva contestazione dei fatti.
- La contestazione deve essere sufficientemente specifica e consentire all’interessato di presentare osservazioni e documenti entro un termine congruo, non inferiore a dieci giorni salvo urgenze motivate.
- L’interessato può chiedere di essere ascoltato.
- Chi abbia un interesse personale nella controversia deve astenersi dalla decisione.
- La decisione deve essere adottata da un organo imparziale e comunicata per iscritto.
- Contro la decisione può essere proposto ricorso al Collegio dei Garanti o all’organo individuato dallo Statuto entro trenta giorni.
- Il procedimento deve rispettare riservatezza, proporzionalità e diritto di difesa.
Articolo 29 – Collegio dei Garanti
- Il Collegio dei Garanti vigila sul rispetto delle regole interne e dei principi etici.
- Esso:
a. decide sui ricorsi disciplinari;
b. esprime pareri su incompatibilità e conflitti di interesse;
c. interpreta il Regolamento nei casi controversi;
d. formula raccomandazioni agli organi;
e. tutela l’equilibrio tra libertà di espressione e doveri di lealtà.
- I componenti devono essere indipendenti, autorevoli e privi di conflitti di interesse.
- Le decisioni devono essere motivate.
Articolo 30 – Incompatibilità e decadenza dagli incarichi
- Gli incarichi interni sono incompatibili con situazioni che compromettano indipendenza, imparzialità o credibilità.
- Costituiscono possibili cause di incompatibilità:
a. incarichi direttivi in organizzazioni concorrenti o incompatibili;
b. rapporti economici non dichiarati con fornitori o finanziatori;
c. utilizzo sistematico dell’incarico per attività professionali personali;
d. gravi conflitti di interesse;
e. comportamenti contrari alla Carta Etica.
- L’incompatibilità deve essere contestata e valutata nel contraddittorio con l’interessato.
- L’organo competente può richiedere la rimozione della causa di incompatibilità entro un termine stabilito.
- In mancanza, può essere dichiarata la decadenza dall’incarico.
Articolo 31 – Collaborazioni esterne
- Noi per l’Italia può collaborare con associazioni, comitati, fondazioni, università, centri di ricerca, categorie professionali e altre realtà civiche.
- Le collaborazioni devono essere coerenti con le finalità dell’Organizzazione.
- Gli accordi non possono comportare:
a. perdita di autonomia;
b. obblighi contrari alla Carta Etica;
c. uso incontrollato del nome o dei dati degli aderenti;
d. finanziamenti o condizionamenti non trasparenti.
- Le collaborazioni di rilievo politico nazionale devono essere approvate dall’organo competente.
Articolo 32 – Segnalazioni interne
- Gli aderenti possono segnalare violazioni delle regole, comportamenti scorretti, conflitti di interesse o irregolarità.
- Le segnalazioni devono essere formulate in buona fede e contenere elementi sufficientemente circostanziati.
- È vietata ogni ritorsione nei confronti di chi effettui una segnalazione legittima.
- Le segnalazioni manifestamente false, diffamatorie o strumentali possono comportare responsabilità disciplinare.
- L’identità del segnalante è tutelata nei limiti consentiti dalla legge e dalle esigenze di difesa.
Articolo 33 – Modifica del Regolamento
- Il Regolamento può essere modificato dall’organo competente secondo lo Statuto.
- Le proposte di modifica devono essere comunicate con congruo anticipo.
- Le modifiche entrano in vigore dalla data indicata nella deliberazione.
- Le variazioni devono essere rese accessibili agli aderenti.
Articolo 34 – Interpretazione
- Il Regolamento deve essere interpretato secondo buona fede, ragionevolezza, proporzionalità e tutela della partecipazione democratica.
- Nei casi non espressamente previsti si applicano lo Statuto, la Carta Etica, le deliberazioni degli organi competenti e la normativa vigente.
- L’interpretazione non può essere utilizzata per comprimere arbitrariamente i diritti degli aderenti o concentrare poteri non previsti.
Articolo 35 – Disposizioni finali
- Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
- Ogni aderente ne riceve comunicazione o può consultarlo attraverso i canali ufficiali.
- L’adesione o il rinnovo dell’adesione comportano l’impegno a rispettarlo.
- Gli incarichi, le deleghe e le strutture già esistenti devono essere adeguati al presente Regolamento entro il termine stabilito dall’organo competente.
- Per quanto non disciplinato si applicano lo Statuto e la normativa vigente.
Articolo 36 – Inclusione, accessibilità e pari opportunità
- Noi per l’Italia promuove una partecipazione aperta, inclusiva e rispettosa delle differenze personali, sociali, culturali e territoriali.
- L’Organizzazione favorisce, nei limiti delle proprie risorse:
a. l’accessibilità delle sedi, degli incontri e degli strumenti digitali;
b. la partecipazione delle persone con disabilità;
c. l’equilibrata rappresentanza di donne e uomini;
d. il coinvolgimento dei giovani, degli anziani e delle categorie meno rappresentate;
e. la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interne, periferiche e svantaggiate;
f. modalità di partecipazione a distanza quando compatibili con la natura delle attività.
- Nella scelta degli incarichi e dei responsabili devono essere valorizzati competenza, affidabilità, merito, rappresentatività territoriale e pluralismo.
- Non sono ammesse discriminazioni fondate, tra l’altro, su sesso, età, origine, lingua, condizioni personali o sociali, disabilità, religione, opinioni o orientamento personale.
- Eventuali segnalazioni di comportamenti discriminatori sono esaminate con tempestività, riservatezza e imparzialità dagli organi competenti.
Articolo 37 – Sicurezza digitale, archivi e gestione degli accessi
- Gli strumenti informatici, gli account, le caselle di posta elettronica, i siti, gli archivi digitali e le piattaforme ufficiali devono essere utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali.
- L’accesso agli strumenti digitali è consentito soltanto ai soggetti autorizzati e deve essere limitato alle informazioni necessarie allo svolgimento dell’incarico.
- Gli incaricati sono tenuti a:
a. proteggere le credenziali personali;
b. utilizzare password sicure e, ove disponibile, l’autenticazione a più fattori;
c. non condividere account o codici di accesso;
d. segnalare immediatamente perdite, accessi sospetti, violazioni o utilizzi impropri;
e. non scaricare o conservare dati su dispositivi personali non protetti, salvo espressa autorizzazione;
f. rispettare le procedure interne di conservazione e cancellazione dei documenti.
- Alla cessazione dell’incarico, le autorizzazioni devono essere revocate senza ritardo e l’interessato deve restituire credenziali, dispositivi, archivi e documentazione in suo possesso.
- È vietata la copia, l’esportazione o l’utilizzazione degli elenchi degli aderenti per finalità personali, professionali, commerciali o politiche non autorizzate.
- L’Organizzazione adotta misure ragionevoli per proteggere dati, documenti e comunicazioni da perdita, accesso non autorizzato, alterazione o diffusione indebita.
Approvato dal Direttivo operativo
In data 2 giugno 2026